Loading...

Tutela dei terzi acquirenti di beni ereditari

La tutela dell’acquirente di un bene di provenienza successoria non è uguale in tutti i casi, ma appare diversamente regolamentata in funzione di tre diverse situazioni:

  1. Testamento poi dimostratosi invalido
  2. Revoca del testamento
  3. Pretermissione o lesione del legittimario dante causa.
  1. Nei primi due casi l’acquirente del bene di provenienza da successione regolata da testamento poi dichiarato invalido oppure revocato è tutelato se riesce a provare la sua buona fede e l’accettazione di eredità è stata tempestivamente trascritta. La dottrina moderna ricostruisce l’acquisto dall’erede apparente (art. 534 cc), come d’altronde la maggior parte degli acquisti a non domino, avvenuti in buona fede, come una deroga legale al principio della trasmissione dei diritti e cioè come acquisto a titolo originario. In questo caso, dunque, il terzo di buona fede ha una tutela piena mentre il cosiddetto erede vero dovrà rivalersi verso l’erede apparente per i danni subiti per la perdita del bene. Nessuna azione compete all’erede vero nei confronti del terzo.
  2. La pretermissione / lesione del legittimario presuppone che l’atto mortis causa che la determina sia valido e non revocato, perché altrimenti il caso rientrerebbe in quanto detto nella precedente lettera. L’azione lo reintegra nel suo diritto nella quale lo stesso è garantito dalla Legge, rispetto a quanto effettivamente ricevuto per successione o donazione anche indiretta.

Il numero 8 dell’art. 2452 c.c. prevede la trascrizione delle domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima.
Si dice che l’azione di riduzione che si esperisce contro i donatari, ovvero gli eredi e i legatari, di disposizioni testamentarie soggette a riduzione estende la sua efficacia anche ai terzi aventi causa da costoro. Da un lato, infatti, per l’art. 561 C.C. gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario possa averli gravati. Dall’altro la disciplina dell’azione reale verso i terzi sub-acquirenti appare testualmente circoscritta dall’art. 563 CC, all’ambito della provenienza donativa. Tale riferimento normativo è apparso ai più, riduttivo, non tenendo conto che la lesione riguarda anche le provenienze successorie e l’eadem ratio spinge ad una estensione interpretativa a favore anche di queste ultime.
Da ciò si ricava che mentre il terzo di buona fede che acquista dal successore in base al testamento dichiarato invalido o revocato è ben tutelato, così non accade per il terzo sub-acquirente di bene oggetto di successione o donazione che risultino lesive della riserva.
Da qui l’opportuna prassi notarile di chiedere per le provenienze testamentarie, in presenza di legittimari che possano anche astrattamente, non essere soddisfatti delle loro pretese, che gli interessati addivengano ad un atto di “adesione/acquiescenza” nel cui contenuto si comprenda la rinunzia dei suddetti all’azione di riduzione.