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La tutela dell’acquirente di un bene di provenienza successoria non è uguale in tutti i casi, ma appare diversamente regolamentata in funzione di tre diverse situazioni:
Il numero 8 dell’art. 2452 c.c. prevede la trascrizione delle domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima.
Si dice che l’azione di riduzione che si esperisce contro i donatari, ovvero gli eredi e i legatari, di disposizioni testamentarie soggette a riduzione estende la sua efficacia anche ai terzi aventi causa da costoro. Da un lato, infatti, per l’art. 561 C.C. gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario possa averli gravati. Dall’altro la disciplina dell’azione reale verso i terzi sub-acquirenti appare testualmente circoscritta dall’art. 563 CC, all’ambito della provenienza donativa. Tale riferimento normativo è apparso ai più, riduttivo, non tenendo conto che la lesione riguarda anche le provenienze successorie e l’eadem ratio spinge ad una estensione interpretativa a favore anche di queste ultime.
Da ciò si ricava che mentre il terzo di buona fede che acquista dal successore in base al testamento dichiarato invalido o revocato è ben tutelato, così non accade per il terzo sub-acquirente di bene oggetto di successione o donazione che risultino lesive della riserva.
Da qui l’opportuna prassi notarile di chiedere per le provenienze testamentarie, in presenza di legittimari che possano anche astrattamente, non essere soddisfatti delle loro pretese, che gli interessati addivengano ad un atto di “adesione/acquiescenza” nel cui contenuto si comprenda la rinunzia dei suddetti all’azione di riduzione.