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Acquisto di beni ereditari in sicurezza

Il secondo comma dell'art. 534 c.c. prevede che l'acquisto di un diritto da colui che si dichiara e nei fatti si comporta come erede è pienamente valido, per colui che è in buona fede, anche se, poi, risultasse che il cedente non sia il vero erede.

Si tratta di una delle ipotesi codificate di acquisto a non domino e cioè di quella particolare tutela giuridica dell'acquirente che si spinge a deviare dall'(altrimenti) ovvio principio che la valida cessione proviene solo dall'effettivo proprietario.

Tale deviazione dal principio comporta logicamente che non potendo aver luogo il trasferimento del diritto da parte di colui che, per l'appunto, ne è privo in quanto non effettivo erede e quindi non proprietario, l'acquisto è necessariamente a titolo originario, operante per legge.

L'esigenza pratica della norma risiede notoriamente nella protezione della buona fede dell'acquirente, mentre il suo fondamento politico-giuridico, nella consapevolezza del legislatore delle difficoltà nel nostro ordinamento, in assenza della istituzione di una attestazione formale del titolo ereditario da parte della pubblica autorità, di dimostrarlo, anche considerando la possibile sopraggiunta scoperta di testamenti e le eventuali successive accettazioni/rinunzie. La presenza dell'art. 534 c.c. è la precondizione pratica della trasferibilità, senza problemi, dei diritti ereditari durante il non poco tempo (10 anni) in cui chiunque può rimettere in discussione gli assetti successori e dunque della non paralisi delle provenienze successorie (che statisticamente sono le più numerose).

A fronte delle suddette, tuttavia, circoscritte esigenza, la risposta dell'art. 534 c.c. è per questo assolutamente radicale: per evitare specificazioni e quindi senza distinguere un caso dall'altro, la norma prevede che gli acquisti in buona fede del terzo da parte dell'erede apparente, che abbia preventivamente perfezionato formalmente l'acquisizione del suo (preteso) diritto ereditario con l'accettazione debitamente trascritta, avvenga comunque ex lege, anche se il diritto non gli fu derivativamente trasmesso dato che il bene apparteneva in realtà ad un erede "vero" (e quindi proprietario di esso) diverso da quello "apparente", che effettuò l'atto (pretesamente) traslativo.

I successivi passaggi del bene da tale acquirente dell'erede apparente avverranno a titolo derivativo, dato che detto acquirente, per le ragioni suddette, ebbe ad acquistare nell'occasione della sua cessione dall'erede apparente a titolo originario in virtù della legge. In definitiva, mentre l'erede apparente non è proprietario, l'acquirente da costui, in buona fede lo è, ma a titolo originario e non derivativo da costui per la semplice ragione che egli non fu mai erede vero e quindi proprietario del bene. E' quindi la legge che gli fa acquistare il diritto ma non per avvenuta cessione, bensì per creazione di un artificio giuridico che in tale cessione trova solo l'occasione del suo manifestarsi.

Da ciò discende che a fronte della compera di taluno dal soggetto che si dichiara proprietario del bene per averlo avuto per successione da lui accettata e trascritta, non è necessaria alcuna indagine da parte dei sub acquirenti sulla effettività derivativa del relativo titolo ereditario (e quindi di proprietà) e neppure la verifica della buona fede dell'accipiens che, secondo l'opinione prevalente, addirittura si presume.

Dal punto di vista pratico, (e delle indagini ipotecarie) la norma appare di grande importanza perchè in presenza di una provenienza ereditaria, essa esenta il sub acquirente, come d'altronde già fece per l'acquirente dall'erede, da ogni verifica sul fatto che costui che abbia accettato l'eredità sia veramente tale (e quindi proprietario del bene), o invece se ve ne sia un altro.

La questione della effettiva proprietà che verrà eventualmente promossa da parte dell'erede "vero" potrà quindi essere solo oggetto di pretesa obbligatoria verso il falso apparente erede e mai ne' reale ne' obbligatoria verso gli aventi causa da costui, essendo obbiettivo della norma che essi siano totalmente estranei da ogni querelle ereditaria.