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Legato del bene intestato al fiduciario

Nel caso in cui il fiduciante voglia, con il testamento, beneficiare il fiduciario del bene a costui intestato, si domanda quale siano la natura e struttura della relativa disposizione mortis causa.

In un sistema giuridico come il nostro, fondato sul principio causalistico, di derivazione romanistica, è necessario preliminarmente appurare di quale diritto sia titolare il disponente fiduciante, onde, così, poter determinare l’eventuale oggetto della disposizione testamentaria.

Si ritiene comunemente di qualificare come fiduciaria una situazione nella quale il proprietario intestatario del bene ha degli obblighi verso il fiduciante affini a quelli propri del mandatario senza rappresentanza verso il mandante, in dipendenza di specifiche clausole relative al contratto o patto fiduciario.

Nell’ambito della fiducia romanistica (quella applicabile nel nostro ordinamento in ragione della sua affinità col mandato, disciplinato dal Codice Civile), il c.d. limite alla proprietà piena che si ritiene il patto fiduciario determini, è dato esclusivamente dalla esistenza di obbligazioni puramente interne che vincolano il proprietario/mandatario/intestatario/fiduciario del bene, verso il mandante, ma che in nessun modo danno luogo ad un vincolo (reale) immanente, sullo stesso.

Passando alla risposta al quesito, essendo l’accordo fiduciario solo fonte di obbligazione, l’oggetto della disposizione testamentaria a favore del fiduciario non potrebbe che essere, sola la liberazione dello stesso da ogni obbligo che, per effetto del patto fiduciario o del mandato, costui ha verso il fiduciante/mandante.

In conseguenza di tale remissione, il debito di facere del beneficiato verrebbe conseguentemente ad estinguersi.

La soluzione pratica potrebbe essere quella di un legato di liberazione dal debito.

Non sembra invece, concretamente condivisibile l’utilizzo di un legato avente ad oggetto la proprietà “sostanziale” del bene, dato che tale soluzione sembra in qualche modo artificiosa quale fondata su una dogmatica eminentemente dottrinaria, tra l’altro, riferibile ed attinente alla sola fiducia germanistica, notoriamente contrastante con quella affine al mandato cui si ispira il nostro ordinamento.