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Le successioni in generale
La successione, legata ad un evento triste ma inevitabile, costituisce talvolta un fenomeno di difficile comprensione per il comune cittadino.
Il Notaio, profondo conoscitore della materia, può offrire un valido aiuto non solo preventivamente, in sede di redazione del testamento, onde dare concreta e corretta attuazione ai voleri del testatore, ma altresì successivamente, una volta apertasi la successione, allorquando l'assistenza del notaio può rivelarsi un valido sostegno nella composizione dei vari interessi coinvolti contribuendo alla risozione di eventuali conflitti tra i soggetti chiamati alla successione.
In quest'ultimo caso, in particolare, il Notaio può fornire informazioni sulle prime operazioni da effettuare successivamente al decesso, portando a conoscenza degli eredi le principali regole che disciplinano la successione legittima legittima (regolata solo dalla legge) e la successione testamentaria (regolata dal testamento), fornendo chiarimenti riguardo ai più rilevanti aspetti patrimoniali.
Nell'ambito della successione testamentaria particolare importanza riveste la categoria dei legittimari, di quei soggetti cioè ai quali l'ordinamento riserva una quota dell'eredità del defunto. La loro presenza spesso può essere causa di conflitti con gli eredi nominati dal testatore, alla composizioned dei quali il Notaio può fornire un valido aiuto.
L'accettazione dell'eredità
Apertasi la successione (legittima o testamentaria), l'erede è chiamato a decidere se procedere all'accettazione dell'eredità o alla sua rinunzia.
L'accettazione puà avvenire espressamente, mediante un'espressa dichiarazione di volontà, oppure tacitamente, mediante il compimento di atti o fatti che, prescindendo da una espressa dichiarazione di volontà, presuppongono la volontà di accettare.
Altra importante distinzione è quella tra accettazione pura e semplice ed accettazione con benificio di inventario. Nel primo caso l'erede, subentrando nell'identica posizione del defunto, risponde degli eventuali debiti ereditari anche con il proprio patrimonio; nell'accettazione con beneficio di inventario, invece, l'erede è chiamato a rispondere degli eventuali debiti ereditari nei limiti dei beni ricevuti non verificandosi la confusione tra il patrimonio del defunto con quello dell'erede.
Se l'accettazione con beneficio di inventario è facoltativa per la persona fisica pienamente capace di agire, essa diventa obbligatoria, non essendo ammessa quella pura e semplice, per i minori di età, i soggeti incapaci (interdetti ed inabilitati) e per le persone giuridiche.
La rinuncia dell'eredità
Effetti diametralmente opposti produce la rinunzia all'eredità in conseguenza della quale il soggetto chiamato alla successione è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità.
Il testamento
Di fondamentale importanza è l'intervento del Notaio nel caso in cui il testatore, in vita, intenda disporre delle proprie sostanze per il periodo successivo alla sua morte. Tale intervento potrà consistere nel fornire al testatore tutta l'assistenza necessaria per la corretta redazione di un testamento olgrafo. Testamento olografo è infatti quello redatto direttamente dal testatore, la cui validità è subordinata al rispetto di tre requisiti: 1) deve essere scritto di pugno dal testatore; 2) deve essere datato; 3) deve essere sottoscritto dal testatore.
Accanto al testamento olografo, grande importanza riveste il testamento pubblico, redatto direttamente dal Notaio e conservato nei suoi atti.
Quali le principali differenze tra le due forme di testamento maggiormente diffuse nella prassi. Se il testamento olografo presenta il vanataggio di una più facile e rapida modalità di realizzazione (è il testatore a confezionarlo in piena autonomia eventualmente assistito dal Notaio), esso presenta taluni svantaggi. Alla possibilità che esso possa andare perso, si affianccano come possibili cointrindicazioni la possibilità che il testaore non riesca a rendere in maniera giuridicamente appropriata quelli che sono i suoi voloeri per iltempo successivo alla sua morte. A ciò aggiungasi che, in caso di possibili contestazioni tra aventi diritto successivamente all'aperteura della successione, la circostanza che il testamento sia stato redatto autonomamente dal testatore, potrebbe costituire motivo per taluni di essi per sostenere l'incapacità del testatore al momento del suo confezionamento, o peggio, l'intervento da parte di soggetti terzi interessati a che il testamento venga redatto secondo determinate modalità.
Accadimenti questi tutti non possibili in caso di testamento pubblico redatto da Notaio. Non solo, infatti, l'intervento del professionista consente che le volontà del testatore siano adeguatamernte confezionate dal punto di vista giuridico, evitando che successivamente all'apertura della successsione possano esservi dubbi o contestazioni tra gli aventi diritto, ma soprattutto il suo intervento vale a garantire la piena capacità del testatore al momento del confezionamento del testamento nonchè l'assenza di ingerenze da parte di terzi soggetti.
Gli adempimenti successivi all'evento morte del testatore
Venuto a mancare il testatore, in presenza di un testamento olografo occorre procedere alla sua pubblicazione. Occorre cioè consegnare il testamento ad un notaio affinchè costui possa descriverlo compiutamente onde consentire che lo stesso possa spiegare pienamente i suoi effetti verso i terzi, consentendo l'esecuzione delle disposizioni testamentarie dettate dal testatore.
Procedura non dissimile è la registrazione del testamento pubblico, procedura affidata nuovamente al Notaio, mediante la quale il testamento da lui direttamente redatto e conservato, spiega pienamente i suoi effetti verso i terzi consentendo nuovamente l'esecuzione delle disposizioni testamentarie dettate dal testatore.
La dichiarazione di successione
Adempimento connesso con la morte di un soggetto, avente rilevanza meramente fiscale, da porre in essere sempre a prescindere dall'esistenza o meno di un testamento, è la presentazione della dichiarazione di successione.
Essa deve essere presentata entro un anno dalla morte della persona della cui successione si tratta presso l'Agenzia delle Entrate del luogo dell'ultima residenza o domicilio del defunto.
La sua presentazione non è obbligatoria al ricorrere delle seguenti condizioni: 1) alla successione siano chiamati esclusivamente il coniuge ed i discendenti del defunto; 2) tra i beni ereditari non vi siano beni immobili o diritti reali immobilari; 3) il valore complessivo dell'asse ereditario non ecceda € 100.000.