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La Cassazione è da tempo ferma, nel ritenere che la consegna di un assegno da parte del terzo, all’ ordine del compratore per finanziare il di lui acquisto, vada qualificata come donazione diretta di una somma, con tutte le relative conseguenze in tema di necessario formalismo. Lo stesso vale per un bonifico bancario del terzo a favore di chi compera un immobile, anche se esso risultasse funzionalizzato a consentirne l’acquisto.
La ragione per cui è impossibile in tali casi configurare una donazione indiretta (essenzialmente sfuggente agli obblighi formali) sta nel fatto che questo istituto viene, prevalentemente, inquadrato nell’ambito del negozio indiretto. Tale fattispecie presuppone l’esistenza di due negozi, forniti di distinte cause, fra loro collegati funzionalmente ai fini della liberalità. Si dice che con il negozio scopo, viene piegata, al fine donativo, la causa del negozio mezzo, che avrebbe tipicamente, invece di per sé, una causa onerosa.
Nel caso del bonifico e della consegna dell’assegno all’ordine del compratore da parte del terzo, non è possibile presupporre l’esistenza, accanto al negozio scopo, del negozio mezzo, perché il titolo di credito è casualmente astratto dalla causa e quindi la finalità, del titolo di credito, cambiale, tratta o assegno è soltanto l’assunzione dell’obbligazione cambiaria (astratta da qualsivoglia giustificazione sottostante) di pagare la somma all’intestatario o giratario del titolo (con i noti attuali limiti vigenti per la girata).
Qui non è possibile piegare nessuna causa del negozio cambiario alla finalità liberale, per la semplice considerazione che non c’è, nello stesso, nessun tipo di causa e tantomeno da “piegare”.
La prassi giuridicamente scorretta, spesso seguita per comprare dai genitori la casa al figlio, secondo cui i primi forniscono a costui, senza l’osservanza formale dell’atto pubblico direttamente la provvista mediante assegno o bonifico, non raggiunge quindi in modo idoneo non impugnabile, lo scopo dell’operazione,
Infatti, la donazione del titolo, al di fuori dell’atto pubblico (eccetto il modico valore), equivalendo per le ragioni suddette di astrattezza, alla donazione della somma che esso incorpora, sarebbe nulla per carenza di forma e quindi alla morte del donante, qualunque interessato potrebbe pretendere la restituzione degli importi, donati in tal modo, all’asse.
La prassi invece corretta è quella ancorata all’art. 1180 c.c. Per tornare al suddetto esempio il genitore dovrebbe pagare direttamente il venditore o partecipando all’atto, pagando direttamente il debito del terzo o fornendo previamente al figlio l’assegno circolare emesso all’ordine del compratore o avendo già effettuato il bonifico direttamente a chi vende.
Qui davvero l’operazione, nel suo complesso, si qualifica quale donazione indiretta e, come tale, non sottoposta a particolari obblighi formali.