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Prescrizione della responsabilità professionale

In tema di responsabilità professionale è essenziale determinare il giorno dal quale inizia a decorrere il tempo della prescrizione del diritto del presunto danneggiato a farla valere.

La previsione del Codice è contenuta all’art. 2935 C.C. che conferma il noto principio di diritto secondo cui il tempo prescrizionale non inizia a decorrere se non dal momento in cui l’interessato per la sua ignoranza giustificata dal presupposto del fatto dannoso è in grado di agire.

Nel caso della responsabilità professionale questo giorno è individuato in quello in cui il danneggiato ha la percezione sicura dell’esistenza di un danno, ricollegabile a un comportamento colpevole del professionista.

Quindi, nel caso dell’avvocato nel giudizio, nel momento in cui passi in giudicato la sentenza dalla quale emerga il suo errore che ha determinato il non accoglimento delle pretese giudiziarie del suo cliente; nel caso del notaio, quando il cliente si renda conto che vi fu, ad esempio, un errore da parte di costui determinante un danno a suo diritto sostanziale.

Il principio sembra senz’altro ispirato da correttezza etica, ma ha risvolti pratici spesso abnormi esponendo, di fatto, il professionista a dover assumere comportamenti cautelativi esagerati e, quindi, molto onerosi.

Se ad esempio, si discutesse della presenza effettiva di una servitù che il Notaio omise di verificare svolgendo non diligentemente il suo lavoro, la questione potrebbe emergere a distanza anche di anni dalla data della compravendita notarile ad esempio in sede di contestazione tra i vicini o addirittura nel momento della rivendita dell’immobile.

Secondo l’art. 2935 C.C. è da questo momento che inizia il decorso della prescrizione e ciò potrebbe comportare che la pretesa sia azionabile contro il professionista quando costui abbia anche cessato la sua attività imponendo, a lui e ai suoi eredi, comunque di conservare il suo archivio la cui consultazione potrebbe sorreggere la sua difesa e ciò per un tempo assolutamente illimitato.

Essendo, infatti, previsto un tempo della prescrizione ma essendo incerto il dies a quo, la durata della stessa non è dei 10 anni previsti dal Codice ma di 10 anni dopo il giorno in cui il preteso danneggiato avrà scoperto che vi fu un comportamento colpevole del professionista fonte del danno risarcibile.

Dal punto di vista pratico tale situazione, di per se stessa, determina per il convenuto nell’azione, inconvenienti talvolta ben maggiori di quelli derivanti dalla sua eventuale responsabilità, dovendo egli prudentemente:

  1. Conservare tutta la documentazione della sua attività professionale fin dal suo inizio in locali a sua disposizione con conseguenti spese di magazzinaggio, per un tempo illimitato tendente, anche in assenza di contestazioni, alla perpetuità; documentazione che sia idonea a poter controbattere alle eventuali accuse del cliente e giustificare la correttezza professionale del suo comportamento.

  2. Stipulare contratti di assicurazione che mantengono la loro validità senza un qualsivoglia termine di scadenza a favore, anche, dei propri successori o aventi causa, assicurandosi quindi che tali contratti operino in regime di Claims made cosicchè qualunque azione di responsabilità professionale promossa durante la vigenza (indefinita) di detto contratto assicurativo, sia coperta dalla Compagnia.

In conclusione il sistema indicato dal Codice all’art. 2935 C.C. pur ispirato a principi di grande giustizia verso la clientela, è stato criticato perché ha esposto sinora, il professionista ad una responsabilità sine die e cioè soggetta da un tempo prescrittivo che potrebbe non iniziare mai.

La Legge 49 è venuta incontro a tali esigenze stabilendo all’art. 8 quanto segue:

“ il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista”.

A sua volta anche la novella è stata criticata innanzitutto per una pretesa irragionevolezza rispetto alla norma generale che detta il principio di diritto richiamato dall’art. 2935 C.C., irragionevolezza si sostiene, declinabile, sotto forma di contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Si è poi detto che l’art. 8 deve essere interpretato come attinente esclusivamente al contesto della Legge in cui è inserito che riguarda propriamente l’equo compenso corrisposto dai clienti di grandi dimensioni quali Compagnie e Banche, potenzialmente egemoni nei rapporti con i professionisti e che, quindi, tale norma è inapplicabile in via generale.

Infine, si è sostenuto, che l’entrata in vigore dell’art. 8 va rapportata al principio di diritto intertemporale previsto dall’art. 252 disp. at. C.C. che, sebbene riguardi espressamente il giorno dell’entrata in vigore del Codice Civile, rispetto alle norme previgenti ad esso, è ritenuta disposizione di carattere precettivo generale nella disciplina della successione della legge in materia di prescrizione nel tempo.

Riguardo alla censura di incostituzionalità solo la Corte Costituzionale, se e quando investita del giudizio, potrà pronunciarla. Nel frattempo l’art. 8 sarà pienamente efficace e non si vede come una eventuale interpretazione costituzionalmente orientata ne possa, nel frattempo, limitare, in tutto o in parte, la precettività.

Per quanto concerne la pretesa non applicabilità dell’art. 8 al di fuori dell’ambito specifico della Legge sull’equo compenso va considerato che la norma esprime un concetto generale totalmente avulso da tale ambito come emerge dalla sua rubrica che recita “prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale”.

Sembra quindi che la disposizione abbia trovato nella legge sull’equo compenso solo l’occasione della sua estrinsicazione, come avrebbe potuto farlo con riferimento a ogni altra tipologia di intervento normativo.

D’altronde è noto che il legislatore attuale, a differenza del passato, non è molto attento ad esigenze di sistematicità, come ha ampiamento dimostrato la introduzione dell’art. 42bis del Codice Civile che non riguarda soltanto gli Enti del Terzo Settore e che, invece, è contenuta, addirittura, nel Codice del Terzo Settore.

Più delicata è invece la questione della determinazione del giorno di partenza nel conteggio dei 10 anni della prescrizione dell’azione di responsabilità. L’art. 252 delle disposizioni di attuazione C.C. prevede: “Quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il Codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle Leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni ed usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre” dall’entrata in vigore del Codice Civile.

La norma presuppone, per sua applicabilità, che la nuova Legge contenga un termine “più breve” di quello previsto dalle disposizioni derogate/abrogate.

In tal caso, detto termine, si applica subito, ma il giorno di decorrenza viene spostato da quello previsto dalla disposizione previgente a quella di entrata in vigore del novum jus. Si vuole evidentemente evitare che il tempo della prescrizione in essere sia modificato in corso d’opera in termini negativi per colui che aveva, prima, un maggior termine per fare valere il suo diritto.

Ma l’art. 8 della L. 449/2023 non abbassa, in realtà, i termini della prescrizione, non detta un termine prescrizionale “più breve”, limitandosi a stabilire che la sua decorrenza non parte dal giorno della scoperta dell’errore del professionista bensì da quello del fatto compiuto.

Si può quindi sostenere che la nuova norma non ha influito sulla durata della prescrizione ma sul modo in cui essa va calcolata.

Infatti, con essa, il tempo della prescrizione non diventa più breve, rimane lo stesso: (10 anni). Quel che cambia è che i 10 anni decorrono da un giorno certo, fin dall’inizio certo e che, quinti, la prescrizione è altrettanto certa nella sua decorrenza.