Comodato modale

In un caso di concessione gratuita del godimento di un immobile di importante valore, le parti vogliono prevedere che il comodatario sia tenuto, per la durata del rapporto contrattuale, a sostenere ogni tipo di manutenzione ordinaria/straordinaria e restauro sull'immobile.

Si chiede come possa qualificarsi questo contratto soprattutto in considerazione del fatto che le parti non hanno inteso dare un limite di valore alla prestazione del comodatario.

Comunemente si ritiene, in analogia diretta con la donazione, che la causa essenzialmente gratuita del comodato sopporti, tuttavia, l'apposizione di un onere (modus) a carico del comodatario.

Tale interpretazione riposa su una valutazione logica a maiori, considerando la donazione l'archetipo degli atti gratuiti e avendo presente che se la causa della stessa, che oltre che gratuita è anche liberale, tollera un modus, ciò non possa non valere anche per gli altri contratti gratuiti neppure casualmente animati da spirito liberale.

Ebbene, nella donazione, l'art. 793 c.c. consente di mantenere la natura di onere alla prestazione che superi oggettivamente il valore della cosa donata, ma fissa soltanto il limite dell'obbligo del donatario, che non accetti che la sua obbligazione oltrepassi il valore della cosa donata.

Questo equivale a dire che la causa della donazione può ciò subire senza scivolamenti verso l'onerosità corrispettiva. In questo senso Torrente in "Donazione" 1956,298 e tutta la autorevole costante dottrina concorda. Torrente dà atto che "La dottrina nega che il modo si distingua dal corrispettivo per la disuguaglianza tra le due prestazioni e ammette, perfino, che si abbia il modo anche nel caso che il valore della prestazione oggetto del modo, superi il valore della prestazione del donante".

Venendo al caso del comodato modale, le suddette conclusioni appaiono addirittura rafforzate dal fatto che, da un lato il valore del godimento al momento della stipula è incerto, e dall'altro l'entità economica delle obbligazioni di manutenzione e restauro lo è ancora di più, apparendo l'efficacia della relativa obbligazione totalmente ipotetica, non essendo possibile determinare al momento della conclusione del contratto non solo il quantum, ma neppure, semplicemente, l'an.

Infatti il momento per stabilire se un contratto è valido, se possiede tutti gli elementi essenziali, compresa la causa, se non è simulato, se non dissimuli, ipoteticamente, nel nostro caso, una locazione, è quello del suo perfezionamento.

Ammettere il comodato modale, indipendentemente dalla quantificazione economica dell'onere, sembra allora concetto rafforzato rispetto a quanto autorevolmente sostenuto per la donazione (col limite dell'art. 793 c.c.).
Recentemente si è però affermato che il comodato modale potrebbe configurarsi solo ove non vi sia sproporzione tra il valore (locatizio) del comodato e quello dell'obbligazione modale. Questa sarebbe accessoria (e non corrispettiva) solo ove di valore alquanto inferiore rispetto a quello del godimento del bene dato in comodato. E la corrispettività sembra l'opposto logico della accessorietà che caratterizza l'obbligazione modale. Di contrario avviso è sempre Torrente che configura la corrispettività come "interdipendenza" causale, a prescindere da ogni sproporzione di valori contrapposti.

Nell'interdipendenza (altrimenti detta sinallagmaticità) il perché funzionale del contratto si giustifica nel do ut des o facias. Nel concreto questa interdipendenza se carente geneticamente, si traduce nella patologia della rescissione, e se funzionalmente nel difetto del rapporto che può dare luogo al rimedio della risoluzione.

L'interdipendenza che determina la corrispettività non è sinonimo di equivalenza di valori, ma è determinata dalla constatazione che le due obbligazioni causate dal contratto si giustificano reciprocamente in termini di identico contrapposto interesse per ciascuno dei due diversi oggetti, da ciascuna delle due diverse parti.

Nella vendita chi cede ha interesse al prezzo, e non lo ha più verso il bene ceduto, mentre chi acquista ha interesse al bene e non più in egual modo verso il denaro pagato.

In ogni caso la sproporzione dei valori può avere un senso se dia luogo a lesione.

La corrispettività non può quindi riconoscersi in presenza di una prestazione principale e di una accessoria nell'ambito dello stesso contratto.

In una donazione modale le parti vogliono l'oggetto della donazione. Vogliono anche l'oggetto del modus, ma su un piano logicamente e quindi causalmente secondario, indipendentemente dalla questione del valore economico della prestazione dell'obbligato ad essa.

Nel comodato modale, dice la Cassazione "il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se si inserisce un modus posto a carico del comodatario di consistenza tale da non costituire il corrispettivo del godimento della cosa (vedi Cass. 11.02.2010 n. 3087 e ivi ampia citazione di sentenze di legittimità conformi e costanti)".

Ed in effetti la risoluzione della donazione per inadempimento dell'obbligato al modus, può essere richiesta solo se contrattualmente prevista. Quindi non si tratta, come nel contratto a prestazioni corrispettive, di un'applicazione normativa riferita al contratto, disponibile tra le parti, ma di un qualcosa che le parti possono stabilire eventualmente a tutela degli interessi del creditore dell'onere.

Se quindi, venendo all'iniziale esempio ricevendo in comodato l'immobile di importante valore, il comodatario si assume anche l'onere di sostenere tutte le spese di manutenzione e restauro e queste poi si rivelassero di valore economico superiore al godimento concesso, non potrebbe ricorrere la nullità per assenza di causa, o per dissimulazione della locazione, ma invece la normale applicazione del rischio economico proprio dei contratti non aleatori e ciò per due ragioni:

  1. al momento della stipula del contratto non è possibile determinare se il valore economico degli eventuali restauro o manutenzione sia abnorme, anzi se vi sia la necessità addirittura di porli in essere;
  2. l'intenzione delle parti è causalmente la concessione gratuita del godimento, mentre il modus è sorretto da un giuridicamente rilevante motivo a causale.

Nell'occasione della stipula del contratto, qui in esame le parti hanno voluto anche prevedere, in considerazione della non onerosità della concessione del godimento, che il comodatario provveda, con riferimento al bene, che è e resta del donante (e che dunque a costui si valorizza), a sostenere ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendesse necessaria.

Si noti che la Cassazione sopra citata ha ritenuto la ricorrenza della fattispecie del comodato, escludendone la causa locatizia, addirittura alla obbligazione modale del comodatario consistente nella dazione di beni fungibili e consumabili a favore del comodante.

Nel caso in esame l'obbligazione modale esplica, a ben vedere, la sua funzione a favore di entrambi i contraenti, poiché l'effettuazione della manutenzione svolge il suo primo effetto a favore di chi ne ha il godimento e, solo indirettamente, e di riflesso, a favore del comodante quale proprietario del bene stesso. Non è quindi chiaro se il sacrificio del comodatario onerato sia effettivamente tale, o se sia più o meno compensato dalla opportunità che gli viene data, adempiendo al modus di godere più intensamente del bene, correttamente mantenuto o restaurato.

L'esempio fatto dimostra che, perché la fattispecie contrattuale in esempio non venga a dissimulare sostanzialmente una locazione, è necessario, come nella donazione, che la prestazione modale sia stata dalle parti voluta anch'essa come oggetto del contratto e dunque considerata non come un elemento accessorio che trova semplice occasione di essere nella attribuzione contrattuale del godimento senza corrispettivo.

Tale rilevanza sia causale sia di volontà dei contraenti mette nel comodato modale su un piano secondario la questione della proporzionalità del valore economico del modus rispetto al comodato, se non eventualmente come indice del fatto, nel caso di equivalenza di valori, che la volontà delle parti sia stata in effetti quella di volere prestazioni corrispettive celate sotto l'apparente gratuità del contratto.

Indice però, in assenza di altri argomenti interpretativi del contratto e della volontà che lo anima, che non può, da solo, costituire prova di una corrispettività in senso causale.

 



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